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Il glossario è uno strumento elaborato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), rivolto ai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa tensione per rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione (delibera 500/2013/R/COM, allegato A).
Dal 1° luglio 2007 il mercato dell’energia è stato liberalizzato: questo vuol dire che tutti i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore e a quali condizioni, comprare l'elettricità. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate direttamente tra le parti e non fissate dall’Autorità per l’energia. In questo caso la bolletta riporta la scritta “mercato libero”.
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È il servizio di fornitura di elettricità a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia. Il cliente domestico o le piccole imprese (PMI)1 sono servite in maggior tutela se non hanno mai cambiato fornitore, o se ne hanno nuovamente richiesto l’applicazione dopo aver stipulato contratti nel mercato libero con altri fornitori.
Le condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle PMI rimaste senza fornitore, per esempio in seguito a fallimento di quest'ultimo.
1 Per piccola impresa o PMI si intende un'impresa con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo nun superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa tensione (BT).
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È un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
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I contratti possono essere di vari tipi:
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Per i soli clienti domestici la tipologia di contratto si distingue ulteriormente tra residenti e non residenti, in base alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura. La distinzione è rilevante per l’applicazione della componente di dispacciamento relativa ai servizi di vendita, delle tariffe di rete e delle imposte.
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È il termine commerciale del contratto offerto al cliente (ad esempio offerta "Casa amica", oppure "Energia facile", ecc.).
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È la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto. Generalmente non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o in cui avviene il passaggio da un fornitore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.
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È il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal fornitore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). È definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è di 3 kW.
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È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore.
Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%.
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Il prezzo dell’energia, sulla base del contratto di fornitura può distinguersi in monorario, biorario o multiorario.
Il prezzo è detto monorario quando è lo stesso in tutte le ore del giorno; biorario quando varia sulla base di due differenti fasce orarie (F1 e F2+F3/F23), multiorario quando varia per ognuna delle tre fasce orarie (F1, F2, F3).
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È l'unità di misura dell’energia elettrica; rappresenta l’energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh.
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È l’unità di misura della potenza. Nella bolletta la potenza impegnata e la potenza disponibile sono espresse in kW.
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Tutti i contatori elettronici installati e messi in servizio sono programmati per rilevare i consumi del cliente distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3). Le fasce sono state definite dall’Autorità per l’energia (AEEG).
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È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura); viene rilevato direttamente dal distributore che lo comunica al fornitore.
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È il numero che compare sul display del contatore ad una certa data: viene rilevato direttamente dal cliente finale che lo comunica al fornitore, se quest'ultimo ha previsto questa possibilità.
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Sono i chilowattora (kWh) consumati fra due letture rilevate o autoletture; corrispondono alla differenza tra i numeri indicati dal display del contatore al momento dell’ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).
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Sono i chilowattora (kWh) fatturati nella bolletta per il periodo dicompetenza. È possibile che ci sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati. Questa differenza può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengano aggiunti consumi stimati o può dipendere dalla tipologia di offerta.
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Sono i consumi che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate (o autoletture), sulla base delle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al fornitore.
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Identifica la tipologia di contatore installato nel punto di prelievo (POD). Si distinguono contatori elettronici gestiti per fasce (EF), gestiti monorari (EM), gestiti orari (EO) e contatori tradizionali (T).
La voce tipologia di contatore è presente in bolletta solo nel caso in cui il distributore abbia comunicato tale informazione al fornitore.
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Sono i prezzi che il cliente paga per ciascun chilowattora di energia, kW di potenza o per unità di tempo (giorni, mese, anno).
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In bolletta i kWh fatturati vengono ripartiti in scaglioni sulla base del consumo medio giornaliero del cliente; alcuni costi dell'energia elettrica infatti variano a seconda dei livelli di consumo.
Ogni scaglione è compreso tra un livello minimo ed uno massimo (es.: 0-1800 kWh; 1801-2640 kWh ecc.).
Se, ad esempio, il consumo medio giornaliero del cliente è di 8 kWh, il consumo medio annuo è di 8x 365= 2920 kWh, quindi verranno applicati al cliente i primi 3 scaglioni. In particolare nella bolletta i suoi 8 kWh di consumo medio giornalieri saranno così ripartiti:
- 4.93 kWh nel 1° scaglione (1800/365);
- 2.30 kWh nel 2° scaglione (840/365;
- 0.77 kWh nel 3° scaglione (280/365) .
Dove 1800 e 840 rappresentano l’ampiezza dei primi due scaglioni e 280 è la parte di consumo annuo che rientra nel 3° scaglione.
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Lo sconto è una riduzione di prezzo in valore assoluto (euro) oppure in una percentuale rispetto ad un prezzo di riferimento.
Lo sconto può essere applicato alla spesa complessiva al netto delle imposte o su una o più delle componenti (ad esempio sulla componente che si riferisce ai soli costi di acquisto e vendita dell'energia).
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Sono le diverse attività del fornitore per fornire l’energia elettrica al cliente finale (acquisto della materia prima, commercializzazione più eventuali costi di perequazione).
Nella bolletta gli importi per questi servizi vengono suddivisi in quota fissa e quota energia (si vedano le voci seguenti).
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Comprende tutti gli importi da pagare indipendentemente dai consumi. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese.
La quota fissa comprende la commercializzazione vendita e la componente di dispacciamento (parte fissa); si vedano le voci seguenti.
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Copre i costi fissi di gestione commerciale dei clienti.
Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama PCV (“prezzo commercializzazione vendita”) ed è fissata dall’Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero.
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Comprende i costi di acquisto dell’energia e dispacciamento sostenuti dal fornitore, espressi in €/kWh.
Nella bolletta la quota energia comprende l’energia, il dispacciamento, la componente di dispacciamento e la componente di perequazione (solo per i clienti del servizio di maggior tutela).
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È il costo di acquisto dell’energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama PE (“prezzo energia”) e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità.
Nel prezzo dell’energia sono comprese le perdite di rete sulle reti di trasmissione e di distribuzione, salvo diverse previsioni nei contratti di mercato libero.
Per una definizione di perdite di rete si veda la sezione “Altre voci comprese nelle bolletta elettrica”.
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È la spesa per il servizio di dispacciamento, che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica.
Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama PD (“prezzo dispacciamento”) e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità.
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Si applica sia ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela, sia ai clienti domestici e alle PMI passati al mercato libero. È composta da una parte fissa accreditata al cliente indipendentemente dai suoi consumi (parte fissa che compare con segno -) e da una parte che viene addebitata al cliente in proporzione al consumo annuo (parte variabile solo per i clienti residenti con potenza fino a 3 kW).
Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama DISPbt.
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Questa componente chiamata PPE nei provvedimenti dell'Autorità, serve per garantire l’equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica per il servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti di quel servizio a partire dal 1° gennaio 2008. Non si applica ai clienti con contratti del mercato libero.
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Sono le attività che consentono ai fornitori (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di maggior tutela) di trasportare l’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore, per consegnarla ai clienti. In bolletta, gli importi per queste attività sono suddivisi in quota fissa, quota variabile e quota potenza e coprono i costi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché gli oneri generali (vedi oltre)
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È l'importo da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi per i servizi di rete. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese.
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È l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. Si paga in €uro/chilowatt/mese.
Ad esempio se il cliente ha 3 kW di potenza impegnata ed il prezzo unitario è di 0,4278 €/kW/mese, ogni mese pagherà 3x0,4278=1,28 €.
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È l'importo da pagare in relazione alla quantità di energia elettrica trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di energia del cliente. L’unità di misura è espressa in €/kWh.
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È uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica.
Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia www.autorita.energia.it.
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Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:
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Comprendono gli oneri diversi da quelli per i servizi di vendita, di rete e dalle imposte. Sono, ad esempio, i contributi di allacciamento, il deposito cauzionale, gli interessi di mora o il corrispettivo CMOR (si veda voce successiva). A seconda della loro tipologia, possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).
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Può essere addebitato dall’attuale fornitore a titolo di indennizzo a favore di un precedente fornitore, per il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente stesso. Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il corrispettivo CMOR – secondo quanto stabilito dall’Autorità.
In questi casi, nella bolletta compare la scritta: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il 'Corrispettivo CMOR', a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it”.
Il CMOR viene fatturato nella parte della bolletta relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica.
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Sono le dispersioni naturali di energia generate durante il trasporto dell’elettricità dalla centrale elettrica al luogo di fornitura. Sono fissate in modo convenzionale dall’Autorità pari al 10,4% dell’energia prelevata: cioè, se per conto del fornitore vengono immessi dalla centrale di produzione nella rete di trasporto 110,4 kWh di elettricità, nel punto di prelievo (ad esempio nell’abitazione del cliente), ne arrivano 100 kWh.
Il prezzo dell’energia può essere espresso al netto delle perdite di rete, o ricomprenderle. A seconda dei casi, le perdite di rete possono essere fatturate in bolletta con modalità diverse che non modificano il totale da pagare:
Prezzo unitario in €/kWh | kWh | Totale €uro | |
Modalità A) prezzo dell'energia comprensivo delle perdite | |||
Energia | 0,1104 | 100 | 11,04 |
Modalità B) energia e perdite fatturate separatamente | |||
Energia | 0,1000 | 100 | 10 |
Perdite di rete | 0,0104 (10,4% di 0,1000) | 100 | 1,04 |
Totale Mod. B) | 11,04 | ||
Modalità C) energia e perdite fatturate separatamente | |||
Prezzo energia | 0,1000 | 100 | 10 |
Prezzo energia (applicato alle perdite) | 0,1000 | 10,4 (10,4% di 100) | 1,04 |
Totale Mod. C) | 11,04 |
Il prezzo dell’energia fissato dall’Autorità per l’energia è comprensivo delle perdite di rete ovvero rientra nella Modalità A).
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Gli oneri generali sono fissati per legge e vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico; in bolletta sono compresi all’interno dei servizi di rete.
Sono destinati alla copertura di oneri diversi:
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